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Appalti, verifica della Cassa edile sui costi della manodopera

La conversione in legge del decreto Coesione (DL 60/2024, convertito dalla legge 95/2024) ha introdotto ulteriori novità sulla verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti edili pubblici e privati, rispetto a quanto già previsto dal DL 19/2024.

Sia in ambito privato che pubblico, il committente ha l'obbligo - prima del saldo all'impresa esecutrice - di verificare che l'importo minimo di manodopera necessario per la realizzazione di un'opera edile, considerata la tipologia di lavorazione e la quantità di imprese presenti nel cantiere, sia congruo rispetto ai parametri riportati nell'allegato al Dm 143/2021 (che stabilisce appunto le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, rispetto a diverse opere edili).

Il DL 60/2024 prevede che nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili (da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione), prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori) negli appalti privati, abbiano l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o dal committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o del committente.



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